mercoledì 27 luglio 2011

Sistemi formativi e ordinamenti degli Studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea

L'art. 6 del DPR 10 luglio  n. 140 del Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art.1, comma 618 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, individua la procedura di selezione, come qui di seguito riportato.

Art. 6.

Procedura di selezione
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli Studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, sociopsicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa.
 La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.

La prova orale accerta, altresi', la capacita' di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.

Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita' statali o equiparate.

4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parita' di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

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